Nuovo bonus per l’assunzione di giovani under 35: al via l’esonero contributivo

Il nuovo bonus assunzione per giovani under 35 previsto dal decreto Coesione è pronto a partire. Dal 1° settembre, i datori di lavoro potranno usufruire di un esonero contributivo fino a 500 euro al mese per due anni, per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni.

Incentivi per l’assunzione: parte il nuovo bonus dal 1° settembre

A partire dal 1° settembre, un nuovo bonus sarà disponibile per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori e lavoratrici under 35. Questa misura rientra nel pacchetto di iniziative promosse dal decreto Coesione, pensato per favorire l’occupazione giovanile.

I datori di lavoro che assumono giovani sotto i 35 anni tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 potranno beneficiare di un esonero contributivo totale per due anni, con un limite massimo di 500 euro mensili. Per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia, l’agevolazione può arrivare fino a 650 euro mensili.

Come funziona l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani

Il Decreto Coesione, convertito in legge n. 95/2024, introduce diverse agevolazioni contributive per promuovere l’occupazione di giovani, donne e nelle regioni del Mezzogiorno. Tra le novità, l’articolo 22 del decreto n. 60/2024 prevede un nuovo bonus per le assunzioni di giovani under 35.

Questo bonus consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni, a condizione che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione vale per assunzioni a tempo indeterminato o per trasformazioni di contratti da tempo determinato, con un tetto massimo di 500 euro mensili, mantenendo invariata l’aliquota per le prestazioni pensionistiche. I premi e i contributi INAIL sono esclusi dall’agevolazione.

Nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero contributivo aumenta fino a 650 euro al mese.

Questo esonero è soggetto a limiti di spesa autorizzata e deve rispettare le procedure, i vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità stabiliti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Requisiti e condizioni per accedere al bonus assunzione giovani

L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Tuttavia, non si applica ai contratti di lavoro domestico e di apprendistato, tranne nei casi in cui un precedente contratto di apprendistato non sia stato seguito da un contratto a tempo indeterminato.

Il bonus è accessibile anche per i lavoratori e le lavoratrici che, alla data dell’assunzione incentivata, erano già stati impiegati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che aveva parzialmente usufruito dell’agevolazione.

Per beneficiare dell’esonero, è necessario che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva. Se il lavoratore assunto con l’esonero viene licenziato per giustificato motivo oggettivo entro sei mesi dall’assunzione, o se viene licenziato un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, l’agevolazione sarà revocata e il beneficio già fruito dovrà essere restituito.

Questo bonus non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, ma è compatibile con la nuova maggiorazione del costo ammesso in deduzione fino al 120% o 130%.

Un decreto del Ministero del Lavoro, atteso entro il 5 settembre 2024, definirà le modalità di attuazione e di richiesta del bonus.

Il budget complessivo destinato a questi benefici contributivi è di 34,4 milioni di euro per il 2024. Se il monitoraggio da parte dell’INPS dovesse rilevare il superamento di questo limite, non saranno più accolte nuove domande.

Infine, l’efficacia di queste disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

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